Dopo di noi e trust: una legge importante per il futuro di figli disabili

La Bonne Semence insieme alle altre realtà del territorio (ATS, Comunità Montana, servizi) è aggiornata e attiva sul tema del “Dopo di noi”, definito dalla legge 112/2016.

Cosa è il “Dopo di Noi”:

Questa legge mette a sistema modalità e strumenti per assicurare a persone con disabilità un futuro sereno e stabile (abitare, cura, aspetti economici…) anche in seguito alla scomparsa della famiglia d’origine.

Questa modalità d’azione prevede che il futuro sia progettato in anticipo, “durante noi”, quindi direttamente dalla famiglia, in rete con i servizi del territorio.

Cosa è il Trust:

Tra gli strumenti definiti dalla legge 112/2016 c’è quello del Trust, grazie al quale un soggetto, prende una parte del suo patrimonio e la fa amministrare a qualcun altro – il trustee – con l’obiettivo di tutelare il proprio caro con disabilità nel lungo periodo, sapendo di non poterlo fare direttamente per sempre.

Il trustee agisce con una finalità specifica, indicata nell’atto di trust e che consiste sia nell’amministrazione del patrimonio che nella realizzazione del progetto di vita che i genitori hanno pianificato per il beneficiario del Trust. Per rendere tutto più sicuro, è obbligatorio indicare un custode (o guardiano) che ha il compito di verificare che l’operato del trustee rispetti quanto è stato definito.

La Bonne Semence ha realizzato il primo atto di Trust a Bergamo, ad Agosto 2020, insieme alla famiglia Vismara: “La vita di Samantha” (maggiori informazioni)

Un progetto di comunicazione per la Valle Brembana

La Bonne Semence è stata impegnata in un progetto di informazione e comunicazione di questo strumento sul territorio della Valle Brembana dal nome “Trust e dopo di noi in valle” (realizzato grazie al contributo e alla collaborazione di Fondazione della Comunità Bergamasca e l’Ufficio di Piano-Comunità Montana Valle Brembana). Il progetto è poi proseguito con il sostegno dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Percorso con le famiglie

Il percorso è rivolto alle famiglie della Valle Brembana e della Bergamasca che stanno pensando al futuro del proprio figlio con disabilità. L’iniziativa vuole essere luogo fertile di incontro e costruzione concreta del futuro per le persone con disabilità. Con l’affiancamento dell’assistente sociale, dell’educatore e di personale esperto, che fungono da facilitatori di relazioni e aggregatori di bisogni e idee, il progetto accompagna le famiglie verso:

  • la conoscenza delle possibilità offerte dalla Legge del “Dopo di noi”
  • il protagonismo nelle scelte del futuro del proprio caro
  • la stesura del progetto di vita della persona con fragilità (Dlgs 03/05/2024 n. 62)
  • la conoscenza e l’eventuale attivazione di Trust individuali o collettivi, previsti dalla legge
  • la realizzazione di soluzioni abitative su misura rispetto al bisogno individuale

Domande frequenti:

  • Costituito il Trust e con i genitori ancora in vita si può utilizzare il fondo per le spese del figlio? +

    Sì. E’ esattamente questa la funzione del Trust. Il fondo del Trust può essere utilizzato per la realizzazione del “progetto di vita” del beneficiario. Tutte le somme possono quindi essere utilizzate per le spese del figlio; non possono più essere utilizzate invece per le esigenze del disponente.
  • Le figure che costituiscono il Trust, ad eccetto del disponente (un genitore, un parente) ovvero il trustee e il guardiano, possono essere individuate all’interno del nucleo familiare? +

    Tutte le figure del Trust possono essere individuate sia all’interno della famiglia che all’esterno. Ovviamente è verosimile che il disponente sia sempre un famigliare.
  • Si possono inserire in trust i beni di proprietà del disabile che è benificiario intermedio deltrust? +

    Se prima di definire un trust in favore di un disabile quest’ultimo diviene proprietario di beni gestiti da un amministratore di sostegno e successivamente si vogliono inserire nel trust, l’amministratore di sostegno deve fare richiesta al giudice il quale valuterà la situazione e deciderà. Non è vietato farlo, ma è a discrezione del giudice, quindi è importante dimostrare la convenienza dell’operazione per l’amministrato e(ad es. maggiore redditività, utilizzo più conveniente dei beni, ecc.). Ovviamente l’operazione non potrà essere autorizzata nel caso in cui il disabile non sia l’unico beneficiario intermedio del trust.
  • Chi possono essere i destinatari finali del trust? +

    Chiunque. Destinatari finali possono essere, ad esempio gli altri familiari, un Ente del terzo settore, una qualsiasi persona fisica, un Ente pubblico, un altro Trust.
  • Cosa si può modificare del Trust una volta costituito? +

    Le regole del Trust ed i soggetti coinvolti possono essere modificati con l’autorizzazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere sostituiti il Trustee, il Guardiano, il beneficiario finale (se differente dal beneficiario intermedio). Può essere anche aggiornato il “progetto di vita”. L’unico soggetto che non può essere modificato è il “beneficiario intermedio”.
  • Le figure coinvolte nel trust possono coincidere? +

    Nei comuni trust sì, ma nei trust previsti dalla Legge del Dopo di noi in favore di persone condisabilità, disponente, trustee e beneficiario intermedio devono essere figure diverse.
  • Le agevolazioni fiscali legate al trust previsto dalla L. sul Dopo di noi valgono per tutti i disabili? +

    Sono previste le agevolazioni fiscali per atti di trust legati alla Legge del Dopo di noi solo laddove il beneficiario intermedio del trust sia una persona con disabilità grave (rientrante nella L. 104, art. 3 comma 3).
  • Il Trust si costituisce con atto notarile? Il progetto di vita è obbligatorio? +

    Sì. La Legge sul Dopo di Noi impone la stipula dell’atto notarile e l’allegazione del progetto di vita.
  • Può un genitore che è amministratore di sostegno del proprio figlio costituire un Trust? +

    Sì, i due istituti non sono incompatibili. Nel Trust tuttavia non possono confluire i beni dell’amministrato ma solo quelli del disponente o degli altri componenti della famiglia.
  • Le somme sono in una unica soluzione o possono essere trasferite di volta in volta? +

    Le somme (ed in generale tutti beni) possono essere trasferiti sia in sede di costituzione che successivamente.
  • Ci sono limiti di trasferimento di denaro da parte del disponente nel Trust? +

    Nel Trust possono essere conferiti tutti i beni patrimoniali (denaro, immobili, titoli, aziende, ecc.) sia da parte del disponente che da parte di terzi. Sia al momento della costituzione che al momento successivamente. Non vi sono limiti se non quelli della tutela di eventuali diritti di legittima di eventuali altri eredi del disponente.
  • Cosa succede se viene a mancare il trustee o una figura coinvolta nel trust? +

    In fase di stesura dell’atto vengono definite tutte le regole, quindi vengono indicate anche lemodalità con cui revocare o sostituire il trustee ed il guardiano.
  • Quanti sono i trustee e i beneficiari sia intermedi che finali? +

    Sia i trustee che i beneficiari possono essere più di uno. Dipende dalla scelta del disponente in fasedi stesura dell’atto e in particolare dal bisogno che si ha.
  • Di chi è la proprietà dei beni in trust? +

    I beni inseriti nel trust non hanno alcun proprietario, il trustee ne è solo l’amministratore e lapersona disabile ne usufruisce. Per questo l’ISEE risulta più basso rispetto alla situazione in cuiquegli stessi beni fossero di proprietà della persona con disabilità.
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BergamoTV parla del progetto:

Per avere maggiori dettagli sullo strumento e sul progetto di comunicazione:

pdf-78Progetto “Trust e Dopo di noi in Valle”

 

 

In collaborazione con

Fondazione Comunità BergamascaComunità Montana Valle Brembana

L'iniziativa ha ricevuto anche il contributo di

Valdesi

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